
IL PADRE VERSA SPORADICAMENTE IL MANTENIMENTO AI FIGLI. E' REATO!
La Corte di Cassazione è tornata su un argomento spinoso e delicato, quale quello della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte di un genitore obbligato al mantenimento dei figli minori.
Gli Ermellini riaffermano il principio secondo cui lo stato di bisogno della prole è in re ipsa ( nel fatto stesso dell’esistenza), in quanto sarebbe di tutta evidenza che se quest'ultima non riceve il dovuto mantenimento, si viene a trovare priva dei mezzi di sussistenza, anche se qualcun'altro provveda al suo sostentamento.
ll caso in esame ha visto un padre rivolgersi alla Corte di Cassazione ritenendo che la Corte di Appello avesse errato nell'averlo ritenuto responsabile di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli, con ciò violando l'art. 570 cp.
A propria giustificazione, l'uomo asseriva di aver dovuto sostenere delle spese elevate per pagare il canone di locazione della nuova abitazione, ove si era trasferito a vivere (assieme ad un altro figlio avuto da una successiva unione), di aver comunque effettuato - seppur saltuariamente - dei versamenti di denaro in favore dei figli e di essersi occupato del loro mantenimento nei brevi periodi, che questi ultimi avevano trascorso presso di lui.
Oltre a ciò, l'uomo affermava che in ogni caso i figli non si erano mai trovati in un reale stato di bisogno.
La Cassazione, ripercorrendo le tracce della Corte di Appello, dava torto al genitore, condannandolo per aver compiuto il reato di cui all'art. 570 cp. e punendolo rideterminando la pena da infliggergli.
In particolare la Corte specificava che :
l'uomo prima di prendere in locazione un immobile, avrebbe dovuto valutare l'entità dei propri introiti, poichè una spesa eccessiva a titolo di canone locazione, significava togliere sostanze ai figli avuti dalla prima relazione affettiva, ai quali avrebbe dovuto assicurare un tenore di vita dignitoso tramite il pagamento del mantenimento;
i pagamenti effettuati incostantemente e sporadicamente non sono sufficienti a cancellare il reato, che si integra a seguito della persistente condotta omissiva del padre;
la indisponibilità di denaro e l'incapacità economica di assolvere al proprio dovere, da parte del genitore deve essere assoluta, persistente nel tempo ed incolpevole.
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