Assegno di mantenimento figli: la madre mantiene la legittimazione attiva ad agire nell'azionare il precetto per il recupero degli arretrati dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne
07 dicembre 2020

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27602 del 3 dicembre 2020 ribadisce alcuni principi in materia di assegno di mantenimento ed opposizione a precetto
Il caso: L.V. impugna la sentenza della Corte di Appello che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione a precetto di oltre 130.000 euro, notificatogli ad istanza di M.D. per il recupero degli arretrati dell'assegno di mantenimento del filgio della coppia, per i cinque anni precedenti l'atto di intimazione. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado : a) per aver giudici di merito ritenuto sussistente la legittimazione di M.D. A richiedere l'assegno di mantenimento del figlio C. pur essendo questi maggiorenne; b) per non aver valutato la Corte di merito la sussistenza di un accordo di fatto tra il padre e il figlio in ordine al mantenimento, accordo in forza del quale il figlio sarebbe stato assunto nell'azienda del padre.
Per la Suprema Corte i motivi dedotti sono inammissibili e al riguardo la Corte ribadisce quanto segue:
1. nel caso in esame il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto l'opposizione al precetto affermando che permane la legittimazione della madre a chiedere il pagamento dell'assegno anche se il figlio è maggiorenne e che in ogni caso di tratterebbe di questioni da far valere con la domanda di modifica delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio e ciò anche se il figlio, divenuto maggiorenne, abbia una propria fonte di reddito per effetto di un accordo tacito con il padre che l'avrebbe assunto presso la propria azienda;
2. ciò è conforme a consolidata giurisprudenza, per cui con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato in favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, che possono essere fatti valere solo con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione ex art.710 c.p.c. o del divorzio ex art. 9 L. 898/1970;
3. inoltre, in merito alla legittimazione attiva del genitore anche in caso di figlio maggiorenne, è orientamento consolidato che la ritiene sussistente nel caso in cui il figlio, maggiorenne, non eserciti il diritto e non sia autosufficiente.
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